Legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale.
Art. 17
Gli Ispettori provinciali dell' agricoltura inoltreranno le domande di prestito ritenute accoglibili agli Istituti od Enti di credito corredate da apposito parere, concernente il danno accertato e contenente l' importo massimo ammissibile a prestito agevolato.
All' assegnazione agli Istituti ed agli Enti dei finanziamenti necessari per il concorso negli interessi, si provvede su conforme deliberazione della Giunta regionale la quale - tenuto conto dei pareri di cui al precedente comma - determina l' elenco delle domande da accogliere e, per ciascuna di esse, l' entità del prestito.
Alla liquidazione ed al pagamento delle assegnazioni si provvede dietro presentazione di elenchi mensili dei prestiti erogati dagli Istituti ed Enti mutuanti.
Detto concorso è direttamente versato agli Istituti ed Enti mutuanti in semestralità od annualità costanti erogate posticipatamente e decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello dell' erogazione.
Per i mutui previsti dalla lettera d) del secondo comma dell' articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, come sostituita dal primo comma dell' articolo 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198, gli Ispettorati provinciali dell' agricoltura inoltreranno le domande ritenute accoglibili alla Direzione regionale dell' agricoltura.
Su conforme deliberazione della Giunta regionale - con la quale viene determinato l' elenco delle domande accoglibili e, per ciascuna di esse, l' entità e la durata massima del concorso negli interessi - verranno rilasciati i nulla - osta a cura degli Ispettorati provinciali dell' agricoltura e quindi verranno assegnati agli Istituti mutuatari i fondi necessari per concorso negli interessi.
Alla liquidazione ed al pagamento del concorso negli interessi si provvede, secondo le disposizioni di cui all' articolo 55 del DM 23 gennaio 1928, dietro presentazione da parte degli Istituti mutuanti di elenchi riflettenti le operazioni definite.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.