Legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale.
Art. 15
Le somme assegnate dallo Stato per le provvidenze previste dall' articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, saranno destinate a reintegrare le anticipazioni concesse dall' Amministrazione regionale ai sensi della presente legge.
In caso di mancato o minore riconoscimento della eccezionalità dell' evento calamitoso da parte dello Stato, le spese anticipate dalla Regione faranno carico al bilancio regionale.
Note:
1 Aggiunto dopo il quarto comma un comma da art. 42, primo comma, L. R. 33/1986
2 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.