Art. 7
Alle associazioni dei produttori agricoli riconosciute e alle cooperative agricole e loro consorzi che gestiscono impianti per la raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici ove, per effetto dei danni riportati dalle aziende agricole degli associati a causa di avversità atmosferiche e/o calamità naturali considerate dalla Giunta regionale ai sensi del precedente articolo 1, subiscano rispetto alla media del biennio precedente una riduzione di conferimenti non inferiore al 35%, possono essere concessi - applicando le disposizioni previste dall'
articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni - concorsi negli interessi sui prestiti agrari ad ammortamento quinquennale contratti per far fronte alle spese di gestione e limitatamente alla parte di dette spese non finanziate con prestito di conduzione agevolato ai sensi della vigente legislazione regionale e/o statale.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.