Legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale.
Art. 6
Per conseguire le provvidenze per la ricostruzione ed il ripristino delle strutture fondiarie e per la ricostituzione delle scorte di cui al primo ed all' ultimo comma dell' articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le domande di contributo possono essere presentate anche prima della pubblicazione del decreto di cui al primo comma del precedente articolo 5 ai fini dell' applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 4 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, come modificate dalla legge regionale 25 giugno 1981, n. 39.
Si prescinde comunque dall' autorizzazione provvisoria di cui al citato articolo 4 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, quando la spesa per la riparazione e/o il ripristino delle strutture fondiarie non supera l' importo di lire 30 milioni.
Note:
1 Parole sostituite al secondo comma da art. 13, comma 1, L. R. 68/1988
2 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.