Legge regionale 23 agosto 1985 , n. 44 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi.

Art. 8 bis

(Incremento temporaneo della ricettività nelle strutture ricettive alberghiere esistenti)

(1)(2)

1. Nelle camere delle strutture ricettive alberghiere è consentito aggiungere esclusivamente a richiesta documentata del cliente un posto letto temporaneo in deroga ai limiti dimensionali delle superfici minime abitabili stabilite dall'articolo 8. Si intende per temporaneo il posto letto immediatamente rimosso alla partenza del cliente.

2. In ogni caso non è consentito il superamento della capacità ricettiva risultante dal numero dei posti letto indicati nell'autorizzazione prevenzione incendi rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Note:

Articolo aggiunto da art. 23, comma 16, L. R. 12/2003

Articolo sostituito da art. 70, comma 1, L. R. 18/2003