Art. 8
(Superfici minime abitabili delle camere da letto e delle unitą abitative delle strutture ricettive alberghiere)
2. Le superfici minime abitabili delle unitą abitative di cui all'
articolo 64, comma 9, della legge regionale 2/2002 in strutture costituite da un unico locale allestito a camera da letto, angolo cottura, soggiorno e bagno, sono fissate in:
a) mq. 8 per un posto letto;
b) mq. 4 per il soggiorno con angolo cottura;
c) mq. 4 per ogni posto letto in pił, con esclusione del letto aggiuntivo di cui all'articolo 8 bis;
d) mq. 3 per il bagno.
3. Le superfici minime abitabili delle unitą abitative di cui all'
articolo 64, comma 9, della legge regionale 2/2002 costituite da pił locali allestiti a camera da letto, angolo cottura, soggiorno e bagno, sono fissate in:
a) mq. 8 per un posto letto nella camera;
b) mq. 4 per ogni posto letto in pił, fino ad un massimo consentito di quattro letti per camera;
c) mq. 12 per la collocazione di un posto letto nel vano soggiorno con angolo cottura, con l'aggiunta di mq. 4 per ogni posto letto in pił, con esclusione del letto aggiuntivo di cui all'articolo 8 bis;
d) mq. 3 per il bagno.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 68, comma 1, L. R. 26/1988
2Articolo sostituito da art. 23, comma 15, L. R. 12/2003
3Articolo sostituito da art. 69, comma 1, L. R. 18/2003