Legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi.
Art. 8
1. Le superfici minime abitabili delle camere da letto delle strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 64, comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, sono fissate in:
a) mq. 8 per un posto letto;
b) mq. 4 per ogni posto letto in pił, fino ad un massimo consentito di quattro letti per camera.

2. Le superfici minime abitabili delle unitą abitative di cui all'articolo 64, comma 9, della legge regionale 2/2002 in strutture costituite da un unico locale allestito a camera da letto, angolo cottura, soggiorno e bagno, sono fissate in:
a) mq. 8 per un posto letto;
b) mq. 4 per il soggiorno con angolo cottura;
c) mq. 4 per ogni posto letto in pił, con esclusione del letto aggiuntivo di cui all'articolo 8 bis;
d) mq. 3 per il bagno.

3. Le superfici minime abitabili delle unitą abitative di cui all'articolo 64, comma 9, della legge regionale 2/2002 costituite da pił locali allestiti a camera da letto, angolo cottura, soggiorno e bagno, sono fissate in:
a) mq. 8 per un posto letto nella camera;
b) mq. 4 per ogni posto letto in pił, fino ad un massimo consentito di quattro letti per camera;
c) mq. 12 per la collocazione di un posto letto nel vano soggiorno con angolo cottura, con l'aggiunta di mq. 4 per ogni posto letto in pił, con esclusione del letto aggiuntivo di cui all'articolo 8 bis;
d) mq. 3 per il bagno.

Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 68, comma 1, L. R. 26/1988
2Articolo sostituito da art. 23, comma 15, L. R. 12/2003
3Articolo sostituito da art. 69, comma 1, L. R. 18/2003