Legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi.
Art. 3 bis
1. Per gli edifici di nuova costruzione impostati ad una quota media superiore ai 400 metri sul livello del mare, nel caso di altezze non uniformi e nei soli piani sottotetto, le altezze stesse possono essere compensate, purché non siano in alcun punto inferiori a metri 1,50 nei vani abitabili e a metri 1,40 in quelli accessori e purché l'altezza media dei vani abitabili non sia inferiore a metri 2,30.
2. Nei casi di recupero o ristrutturazione edilizia di edifici esistenti impostati ad una quota media superiore ai 400 metri sul livello del mare, in presenza di altezze non uniformi e nei soli piani sottotetto, le altezze stesse, riferite sia ai vani abitabili che accessori, possono essere compensate, purché non siano in alcun punto inferiori a metri 1,00 e purché l'altezza media dei vani non sia inferiore a metri 2,00.
3. Con la compensazione delle altezze, il volume del vano abitabile non può essere inferiore a quello determinato dalla superficie minima dello stesso moltiplicata per l'altezza minima consentita dall'articolo 2.
4. Sono comunque fatti salvi i requisiti igienico- sanitari previsti per i locali adibiti ad abitazioni, ad uffici pubblici e privati e ad alberghi.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 37/1991
2 Comma 1 sostituito da art. 2, comma 2, L. R. 16/1996
3 Articolo sostituito da art. 22, comma 1, L. R. 31/1996
4 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 39, comma 1, L. R. 19/2009