Legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Derogata la disciplina della legge da art. 78, comma 8, L. R. 26/1988
2 Articolo 3 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 37/1991
3 Derogata la disciplina della legge da art. 78, comma 8 bis, L. R. 26/1988 nel testo modificato da art. 53, comma 1, L. R. 37/1993
4 Articolo 8 bis aggiunto da art. 23, comma 16, L. R. 12/2003
5 Articolo 8 ter aggiunto da art. 71, comma 1, L. R. 18/2003
6 Integrata la disciplina della legge da art. 72, comma 1, L. R. 18/2003
7 Derogata la disciplina della legge da art. 6, comma 9, L. R. 26/2004
8 Derogata la disciplina della legge da art. 50, comma 2, L. R. 5/2007
9 Derogata la disciplina della legge da art. 31 bis, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016
10 Articolo 9 bis aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 10/2023
Art. 3 bis
1. Per gli edifici di nuova costruzione impostati ad una quota media superiore ai 400 metri sul livello del mare, nel caso di altezze non uniformi e nei soli piani sottotetto, le altezze stesse possono essere compensate, purché non siano in alcun punto inferiori a metri 1,50 nei vani abitabili e a metri 1,40 in quelli accessori e purché l'altezza media dei vani abitabili non sia inferiore a metri 2,30.
2. Nei casi di recupero o ristrutturazione edilizia di edifici esistenti impostati ad una quota media superiore ai 400 metri sul livello del mare, in presenza di altezze non uniformi e nei soli piani sottotetto, le altezze stesse, riferite sia ai vani abitabili che accessori, possono essere compensate, purché non siano in alcun punto inferiori a metri 1,00 e purché l'altezza media dei vani non sia inferiore a metri 2,00.
3. Con la compensazione delle altezze, il volume del vano abitabile non può essere inferiore a quello determinato dalla superficie minima dello stesso moltiplicata per l'altezza minima consentita dall'articolo 2.
4. Sono comunque fatti salvi i requisiti igienico- sanitari previsti per i locali adibiti ad abitazioni, ad uffici pubblici e privati e ad alberghi.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 37/1991
2 Comma 1 sostituito da art. 2, comma 2, L. R. 16/1996
3 Articolo sostituito da art. 22, comma 1, L. R. 31/1996
4 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 39, comma 1, L. R. 19/2009
Art. 5
 Altezze minime dei vani nei centri storici
Note:
1 Parole aggiunte al primo comma da art. 23, comma 1, L. R. 31/1996
2 Parole sostituite al primo comma da art. 23, comma 1, L. R. 31/1996
3 Parole aggiunte al primo comma da art. 26, comma 1, lettera a), L. R. 25/2015
4 Parole sostituite al secondo comma da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 25/2015
Art. 8
1. Le superfici minime abitabili delle camere da letto delle strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 64, comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, sono fissate in:
a) mq. 8 per un posto letto;
b) mq. 4 per ogni posto letto in più, fino ad un massimo consentito di quattro letti per camera.

2. Le superfici minime abitabili delle unità abitative di cui all'articolo 64, comma 9, della legge regionale 2/2002 in strutture costituite da un unico locale allestito a camera da letto, angolo cottura, soggiorno e bagno, sono fissate in:
a) mq. 8 per un posto letto;
b) mq. 4 per il soggiorno con angolo cottura;
c) mq. 4 per ogni posto letto in più, con esclusione del letto aggiuntivo di cui all'articolo 8 bis;
d) mq. 3 per il bagno.

3. Le superfici minime abitabili delle unità abitative di cui all'articolo 64, comma 9, della legge regionale 2/2002 costituite da più locali allestiti a camera da letto, angolo cottura, soggiorno e bagno, sono fissate in:
a) mq. 8 per un posto letto nella camera;
b) mq. 4 per ogni posto letto in più, fino ad un massimo consentito di quattro letti per camera;
c) mq. 12 per la collocazione di un posto letto nel vano soggiorno con angolo cottura, con l'aggiunta di mq. 4 per ogni posto letto in più, con esclusione del letto aggiuntivo di cui all'articolo 8 bis;
d) mq. 3 per il bagno.

Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 68, comma 1, L. R. 26/1988
2 Articolo sostituito da art. 23, comma 15, L. R. 12/2003
3 Articolo sostituito da art. 69, comma 1, L. R. 18/2003
Art. 11
 Poteri dei Comuni
I Comuni possono stabilire, con variante al proprio regolamento edilizio, mediante la procedura prevista all' articolo 41 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45:
- superfici minime finestrate ed abitabili superiori a quelle previste dai precedenti articoli 6, 7, 8 e 9;
- altezze inferiori ai minimi previsti dal precedente articolo 3, purché non al disotto di metri 1,70, solo nei casi in cui i locali abbiano una superficie superiore a quella minima consentita, e limitatamente alla superficie eccedente;
- ulteriori disposizioni dirette a consentire la normale abitabilità dei locali fronteggianti muri e scarpate che si elevino oltre la quota d' impostazione dell' edificio all' interno del lotto di fabbrica.