Legge regionale 23 agosto 1985 , n. 41 - TESTO VIGENTE dal 02/02/2002

Interventi a favore del turismo scolastico.

Art. 6

Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1985.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria IV - il capitolo 2922, con la denominazione: << Assegnazione, a favore delle Province, di fondi da destinare al turismo scolastico >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1985.

Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 (Rubrica n. 8 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Sul precitato capitolo 2922 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1985.

Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 2922 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.