Art. 4
Le Province assegnano i fondi alle scuole ed inviano, a titolo di rendiconto, alla Direzione regionale del commercio e del turismo, entro il 31 luglio di ciascun anno l' elenco delle scuole sovvenzionate, con la indicazione del contributo a ciascuna assegnato, ed una dichiarazione del Presidente che i fondi sono stati utilizzati dalle singole scuole in conformitą ai fini previsti dalla presente legge.
Le somme erogate alle singole scuole ed eventualmente non utilizzate, possono essere imputate per l' anno scolastico successivo in diminuzione di quelle assegnate per le medesime finalitą ai medesimi beneficiari.
Note:
1 Secondo comma interpretato da art. 26, comma 1, L. R. 38/1987