Art. 1
Al fine di favorire la pratica del turismo invernale e la conoscenza della regione Friuli - Venezia Giulia da parte dei giovani, l' Amministrazione regionale č autorizzata ad assegnare alle Province fondi da destinare, a titolo di contributo, al turismo scolastico per la realizzazione di programmi finalizzati e collegati all' attivitā didattica svolta nel corso dell' anno scolastico.