Legge regionale 09 agosto 1985, n. 36 - TESTO VIGENTE dal 10/08/1985
Norme per la presentazione dei progetti esecutivi delle opere assistite dai benefici delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 4
I progetti esecutivi gią presentati alla data di entrata in vigore della presente legge oltre i termini utili fissati nella legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono considerati ricevibili agli effetti della concessione dei contributi.