L' interessato, qualora per causa ad esso non imputabile non sia in grado di presentare il progetto esecutivo nei termini comunque fissati dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni può chiedere con domanda motivata proroga, che, se riconosciuta giustificata, è concessa dal Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all'
articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, purché la domanda pervenga prima della scadenza dei termini anzidetti.