<< Art. 43
Ai componenti delle Commissioni sanitarie considerate dal presente Titolo, ad eccezione di quella di cui all' articolo 29, competono i compensi previsti dalle vigenti disposizioni regionali in materia.
Ai componenti competono, oltre al trattamento di cui al precedente comma, un compenso di lire 3.000 per ogni soggetto visitato e di lire 5.000 per visite domiciliari, nonché il rimborso delle spese di viaggio e l' indennità di missione se e in quanto dovuti.
I compensi di cui ai commi precedenti competono altresì al personale del Servizio sanitario regionale che sia componente o segretario delle medesime Commissioni solo se le prestazioni dell' attività sia stata svolta fuori del normale orario di lavoro o comunque con carico di recupero. >>