Nei casi di aperture di credito disposte a favore di un dipendente in servizio presso l' ufficio della Regione staccato in Roma, di cui all' articolo 4, ultimo comma, della
legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, gli eventuali buoni di prelevamento in contanti possono essere riscossi mediante accreditamento su di un apposito conto corrente bancario intestato al dipendente stesso.