Art. 37
Riparazione fabbricati agricoli
nelle zone terremotate
L' onere di cui al precedente comma fa carico al capitolo 7276 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 280 milioni per l' anno 1985.
Al predetto onere di lire 280 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7296 del medesimo stato di previsione; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1984 e trasferita, ai sensi degli articoli 6, terzo comma e 21, primo comma, della
legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 4 dell' 11 gennaio 1985.