Art. 24
Costruzione nuove abitazioni persone singole
Per le finalitā previste dagli articoli 31 e 33 della
legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, č autorizzato, nell' anno 1985, un ulteriore limite d' impegno, le cui annualitā saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi anni nella seguente misura:
- anno 1985: lire 4.875.000;
- anni dal 1986 al 1997: lire 750.000.
L' onere di lire 6.375.000, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 6371 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 6.375.000.
Gli oneri relativi alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1988 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.