Art. 1
Fatta salva l' eccezione di cui al comma successivo, le disposizioni recate dall'
articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 91, sono estese, con la medesima efficacia, anche a favore dei soggetti che hanno realizzato o che realizzino interventi di riparazione o di ricostruzione degli immobili adibiti ad uso di abitazione o ad uso misto, danneggiai o distrutti per effetto degli eventi sismici del 1976, ancorché non beneficiari di contributi statali o regionali.
L' esenzione di cui al comma precedente è riconosciuta per i volumi autorizzati dalla concessione edilizia, anche superiori rispetto a quelli preesistenti, purché tali volumi abbiano o avrebbero potuto fruire di un contributo statale o regionale a totale o parziale copertura della spesa.