Art. 2
I contributi eventualmente introitati dalle Amministrazioni comunali, successivamente alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del DPGR 14 luglio 1977, n. 01500/Pres., sono rimborsati, a domanda, ai soggetti destinatari dell' esenzione di cui al precedente art. 1.
Le domande di cui al precedente comma dovranno pervenire ai Comuni interessati entro il perentorio termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
I Comuni provvedono al rimborso, in relazione alle proprie disponibilitą finanziarie, entro il 31 dicembre 1987.
Note:
1 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 22, comma 1, L. R. 48/1991