Legge regionale 18 luglio 1985, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 22/02/1995

Piano sanitario regionale della Regione Friuli - Venezia Giulia per il triennio 1985-1987.
TITOLO III
 ATTUAZIONE E VERIFICA DEL PIANO
Art. 15
Le Unità sanitarie locali, fatte salve le disposizioni nazionali e regionali in materia, approvano le piante organiche definitive nell' ambito del piano attuativo di cui all' articolo 11, in conformità alle indicazioni del presente piano nonché dei parametri e degli indirizzi determinati dalla Giunta regionale anche ai sensi dell' articolo 15 della legge regionale << Norme di salvaguardia e propedeutiche alla programmazione in pendenza del procedimento di approvazione del Piano sanitario regionale >>.
La copertura di posti vacanti previsti nella pianta organica è limitata ai soli posti individuati in apposite tabelle analitiche, allegate al bilancio annuale di previsione con l' indicazione della specifica copertura finanziaria, fatte salve le disposizioni di carattere generale in materia di assunzioni di personale.
I provvedimenti di modifica delle piante organiche e di copertura di posti non ricompresi nelle tabelle di cui al precedente comma sono sottoposti alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale.
I dipendenti addetti a servizi e presidi che saranno oggetto di disattivazione o di trasformazione sono trasferiti di regola nell' ambito dell' Unità sanitaria locale di appartenenza, in altro posto di corrispondente profilo, posizione funzionale e disciplina almeno affine o, in mancanza, sono utilizzati in soprannumero riassorbibile in occasione di posti che si rendano vacanti, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di mobilità.
Note:
1 Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.
Art. 16
La Regione provvede a stipulare apposite convenzioni quadro con gli organi della sanità militare e con le Università che, una volta definite, fanno parte integrante del presente piano.
Le Unità sanitarie locali attuano tali convenzioni quadro stipulando convenzioni specifiche che definiscono gli aspetti operativi concernenti le modalità di utilizzazione delle strutture territorialmente interessate.
Le convenzioni di cui al presente articolo, in atto all' approvazione del presente piano, decadono di diritto il primo giorno del dodicesimo mese successivo all' approvazione del presente piano.
Le nuove convenzioni delle Unità sanitarie locali con le case di cura private e con gli ospedali classificati per l' assistenza ospedaliera debbono fare riferimento ad un numero di posti letto ridotto in proporzione al numero dei posti letto che vengono diminuiti nell' ambito delle strutture pubbliche, ferma restando la soglia minima di utenza ed efficienza.
Le nuove convenzioni delle Unità sanitarie locali con persone fisiche e istituzioni private per l' assistenza specialistica fanno riferimento ad un fabbisogno di prestazioni programmato dalle Unità sanitarie locali medesime in sede dei piani attuativi di cui all' articolo 11.
Le convenzioni di cui ai commi quinto e sesto del presente articolo si uniformeranno a quanto previsto dall' articolo 12 della legge regionale << Norme di salvaguardia e propedeutiche alla programmazione in pendenza del procedimento di approvazione del Piano sanitario regionale >>.
Note:
1 Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.
Art. 19
Note:
1 Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.
2 Articolo sostituito da art. 15, comma 7, L. R. 12/1995
Art. 21
In caso di mancato rispetto delle prescrizioni del piano si applicano le vigenti disposizioni in materia di poteri sostitutivi.
Note:
1 Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.