Art. 4
Effetti del piano e attribuzioni
degli enti locali
La Regione uniforma la propria attività regolamentare e di indirizzo nonché i propri atti e provvedimenti in materia sanitaria ai contenuti ed alle disposizioni del presente piano sanitario.
Le Unità sanitarie locali nell' esercizio delle proprie funzioni e nella predisposizione dei propri piani attuativi si uniformano alle indicazioni del presente piano, cui fanno riferimento anche i Comuni, le Comunità montane e la Comunità collinare, le Province nell' esercizio delle proprie funzioni.
Le Unità sanitarie locali, nell' arco del triennio, provvedono attraverso i piani attuativi di cui all' articolo 11:
- alla definizione dei programmi di attività per il triennio ed alla realizzazione degli obiettivi indicati nei limiti delle risorse finanziarie loro attribuite;
- all' ubicazione dei presidi e dei servizi sanitari non precisata dal presente piano, previa acquisizione del parere della provincia territoriale competente ai sensi dell' articolo 12 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Note:
1 Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.