Art. 20
Verifica della realizzazione del piano
La Giunta regionale procede annualmente alla verifica del grado di realizzazione e dell' efficacia del piano attraverso la relazione sanitaria di cui al precedente articolo 14 e ove necessario con legge regionale si approvano le eventuali modifiche e gli aggiornamenti al piano stesso.
Note:
1 Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.