Art. 18
Il dipartimento è una struttura funzionale con compiti di coordinamento delle attività di più unità operative, sia ospedaliere che territoriali.
Le Unità sanitarie locali istituiscono i dipartimenti sulla base delle disposizioni statali e regionali e, per il triennio di validità del presente piano, secondo quanto o nei limiti indicati dal piano stesso.
Le attività dipartimentate sono coordinate da un apposito comitato al quale partecipano di diritto i responsabili delle unità operative che sono formalmente coinvolte nell' attività dipartimentale, nonché rappresentanti del restante personale.
Tale organismo è presieduto da un coordinatore che viene nominato dal Comitato di gestione delle Unità sanitarie locali di norma tra i responsabili delle unità operative interessate.
Note:
1 Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.