Legge regionale 18 luglio 1985, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 22/02/1995

Piano sanitario regionale della Regione Friuli - Venezia Giulia per il triennio 1985-1987.
Art. 16
La Regione provvede a stipulare apposite convenzioni quadro con gli organi della sanitą militare e con le Universitą che, una volta definite, fanno parte integrante del presente piano.
Le Unitą sanitarie locali attuano tali convenzioni quadro stipulando convenzioni specifiche che definiscono gli aspetti operativi concernenti le modalitą di utilizzazione delle strutture territorialmente interessate.
Le convenzioni di cui al presente articolo, in atto all' approvazione del presente piano, decadono di diritto il primo giorno del dodicesimo mese successivo all' approvazione del presente piano.
Le nuove convenzioni delle Unitą sanitarie locali con le case di cura private e con gli ospedali classificati per l' assistenza ospedaliera debbono fare riferimento ad un numero di posti letto ridotto in proporzione al numero dei posti letto che vengono diminuiti nell' ambito delle strutture pubbliche, ferma restando la soglia minima di utenza ed efficienza.
Le nuove convenzioni delle Unitą sanitarie locali con persone fisiche e istituzioni private per l' assistenza specialistica fanno riferimento ad un fabbisogno di prestazioni programmato dalle Unitą sanitarie locali medesime in sede dei piani attuativi di cui all' articolo 11.
Le convenzioni di cui ai commi quinto e sesto del presente articolo si uniformeranno a quanto previsto dall' articolo 12 della legge regionale << Norme di salvaguardia e propedeutiche alla programmazione in pendenza del procedimento di approvazione del Piano sanitario regionale >>.
Note:
1 Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.