Art. 12
Approvazione ed efficacia
dei piani attuativi
Adottato il piano attuativo le Unità sanitarie locali provvedono a trasmetterlo per il tramite della Direzione regionale dell' igiene e della sanità alla Giunta regionale, la quale si esprime su di esso entro 60 giorni dal ricevimento mediante deliberazione di approvazione o di rinvio con osservazioni e richieste di modificazione.
Qualora il piano sia rinviato dalla Giunta regionale, l' assemblea dell' Unità sanitaria locale provvede a riapprovare in via definitiva lo stesso entro 30 giorni, apportando le modifiche e recependo le osservazioni indicate dalla Regione. Nel caso ciò non avvenga, la Giunta regionale può procedere d' ufficio alla modificazione del piano.
I piani attuativi possono con identica procedura essere aggiornati in occasione della presentazione del bilancio annuale.
Note:
1 Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.