Art. 11
Piani attuativi di Unità sanitaria locale
Entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna Unità sanitaria locale adotta il proprio piano attuativo per il triennio 1985-1987.
Il piano attuativo deve contenere la specificazione, nell' ambito territoriale dell' Unità sanitaria locale, degli obiettivi e degli indirizzi definiti dal presente piano, l' individuazione, l' ubicazione ed il dimensionamento di tutti i presidi e servizi, compresi quelli che non siano già stati oggetto di indicazione specifica nel piano regionale, la definizione della struttura organizzativa dell' Unità sanitaria locale, la precisazione dei progetti - obiettivo, delle azioni programmatiche, e degli altri programmi di Unità sanitaria locale, la temporalizzazione delle azioni e degli interventi ed il programma pluriennale di spesa e di investimento.
Nella predisposizione dei piani attuativi le Unità sanitarie locali si uniformano alle indicazioni contenute nell' allegato 1) e si attengono all' apposita direttiva metodologica emanata tempestivamente dalla Giunta regionale.
Note:
1 Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.