Legge regionale 18 luglio 1985, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 22/02/1995

Piano sanitario regionale della Regione Friuli - Venezia Giulia per il triennio 1985-1987.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme della presente legge come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.
TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Il piano sanitario regionale per il triennio 1985-1987 è costituito dalla presente legge e dagli allegati di cui all' articolo 26.
Il piano è predisposto ai sensi degli articoli 11, terzo comma, 15, 55 e 56 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in armonia con gli obiettivi e con gli indirizzi del piano regionale di sviluppo.
Note:
1 Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.
TITOLO II
 OBIETTIVI E INDICAZIONI DI PIANO
Art. 5
Col presente piano la Regione, in conformità alle finalità della legge 23 dicembre 1978, n. 833, persegue i seguenti obiettivi prioritari:
a) la tutela della salute dei cittadini mediante interventi unitari e globali rivolti alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione oltreché alla rimozione dei rischi e delle cause di malattia e nocività;
b) il coordinamento e l' integrazione fra servizi sanitari e servizi socio - assistenziali;
c) il riequilibrio nella distribuzione dei presidi e dei servizi sanitari su tutto il territorio regionale;
d) l' incremento del livello qualitativo delle prestazioni;
e) l' aumento della produttività dei fattori impiegati, della efficienza dei presidi e dei servizi, nonché dell' efficacia delle prestazioni;
f) la realizzazione di un compiuto sistema informativo sanitario regionale;
g) la ridistribuzione delle risorse impiegate finalizzata al potenziamento dei servizi di prevenzione e di riabilitazione nonché della assistenza di base attuando, tra l' altro, una graduale deospedalizzazione degli interventi.

Note:
1 Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.
Art. 6
Ai fini di conseguire gli obiettivi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e della presente legge, assicurando uniformità alle prestazioni ed uguaglianza per tutti i cittadini, le Unità sanitarie locali si attengono, nello svolgimento delle proprie funzioni, agli indirizzi contenuti nell' allegato 2) << Organizzazione delle attività e delle funzioni sanitarie >>.
Note:
1 Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.
Art. 7
Sono obiettivi specifici del presente piano sanitario regionale per il triennio 1985-1987 i progetti - obiettivo e le azioni programmatiche di cui ai successivi articoli 8 e 9.
Note:
1 Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.
Art. 9
L' insieme di norme e di interventi finalizzato alla riorganizzazione di una particolare funzione o settore sanitario, si definisce azione programmatica.
Sono azioni programmatiche del piano sanitario 1985-1987 le seguenti:
a) Azioni programmatiche attinenti l' assetto organizzativo:
- organizzazione regionale della rete di emergenza;
- attivazione e completamento della rete poliambulatoriale;
- riduzione e riqualificazione dell' attività ospedaliera;
- indirizzi ed azioni per la tutela e promozione della salute delle persone anziane. b) Azioni programmatiche attinenti funzioni specifiche:
- attivazione del sistema informativo sanitario regionale;
- formazione, aggiornamento e riqualificazione delle figure professionali;
- sviluppo e innovazione tecnologica per ricerca e controllo qualità.

Le azioni programmatiche di cui alla lettera a) sono specificate nell' ordine negli allegati 3, 4, 5 e 6.
Le azioni programmatiche di cui alla lettera b) sono approvate dalla Giunta regionale entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge nel rispetto dei principi e delle prescrizioni del presente piano.
I contenuti delle azioni programmatiche di cui al precedente comma costituiscono disposizioni di indirizzo e coordinamento per le Unità sanitarie locali nella definizione del piano attuativo di cui all' articolo 11.
Note:
1 Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.
Art. 10
Le prestazioni del servizio sanitario nazionale nella Regione sono quelle individuate dal piano sanitario nazionale ovvero dalla legislazione statale vigente.
Note:
1 Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.
TITOLO III
 ATTUAZIONE E VERIFICA DEL PIANO
Art. 15
Le Unità sanitarie locali, fatte salve le disposizioni nazionali e regionali in materia, approvano le piante organiche definitive nell' ambito del piano attuativo di cui all' articolo 11, in conformità alle indicazioni del presente piano nonché dei parametri e degli indirizzi determinati dalla Giunta regionale anche ai sensi dell' articolo 15 della legge regionale << Norme di salvaguardia e propedeutiche alla programmazione in pendenza del procedimento di approvazione del Piano sanitario regionale >>.
La copertura di posti vacanti previsti nella pianta organica è limitata ai soli posti individuati in apposite tabelle analitiche, allegate al bilancio annuale di previsione con l' indicazione della specifica copertura finanziaria, fatte salve le disposizioni di carattere generale in materia di assunzioni di personale.
I provvedimenti di modifica delle piante organiche e di copertura di posti non ricompresi nelle tabelle di cui al precedente comma sono sottoposti alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale.
I dipendenti addetti a servizi e presidi che saranno oggetto di disattivazione o di trasformazione sono trasferiti di regola nell' ambito dell' Unità sanitaria locale di appartenenza, in altro posto di corrispondente profilo, posizione funzionale e disciplina almeno affine o, in mancanza, sono utilizzati in soprannumero riassorbibile in occasione di posti che si rendano vacanti, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di mobilità.
Note:
1 Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.
Art. 16
La Regione provvede a stipulare apposite convenzioni quadro con gli organi della sanità militare e con le Università che, una volta definite, fanno parte integrante del presente piano.
Le Unità sanitarie locali attuano tali convenzioni quadro stipulando convenzioni specifiche che definiscono gli aspetti operativi concernenti le modalità di utilizzazione delle strutture territorialmente interessate.
Le convenzioni di cui al presente articolo, in atto all' approvazione del presente piano, decadono di diritto il primo giorno del dodicesimo mese successivo all' approvazione del presente piano.
Le nuove convenzioni delle Unità sanitarie locali con le case di cura private e con gli ospedali classificati per l' assistenza ospedaliera debbono fare riferimento ad un numero di posti letto ridotto in proporzione al numero dei posti letto che vengono diminuiti nell' ambito delle strutture pubbliche, ferma restando la soglia minima di utenza ed efficienza.
Le nuove convenzioni delle Unità sanitarie locali con persone fisiche e istituzioni private per l' assistenza specialistica fanno riferimento ad un fabbisogno di prestazioni programmato dalle Unità sanitarie locali medesime in sede dei piani attuativi di cui all' articolo 11.
Le convenzioni di cui ai commi quinto e sesto del presente articolo si uniformeranno a quanto previsto dall' articolo 12 della legge regionale << Norme di salvaguardia e propedeutiche alla programmazione in pendenza del procedimento di approvazione del Piano sanitario regionale >>.
Note:
1 Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.
Art. 19
Note:
1 Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.
2 Articolo sostituito da art. 15, comma 7, L. R. 12/1995
Art. 21
In caso di mancato rispetto delle prescrizioni del piano si applicano le vigenti disposizioni in materia di poteri sostitutivi.
Note:
1 Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.
TITOLO IV
 FINANZIAMENTO DEL PIANO
Art. 23
Con riferimento a quanto espressamente richiamato dall' articolo 51, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione si attiene per il triennio 1985-1987, nella ripartizione delle quote di fondo sanitario nazionale, alle modalità ed ai criteri indicati nell' allegato 7) << Politica della spesa >>.
Note:
1 Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.
TITOLO V
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 27
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Note:
1 Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.