Legge regionale 18 luglio 1985, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 22/02/1995

Piano sanitario regionale della Regione Friuli - Venezia Giulia per il triennio 1985-1987.
Art. 9
L' insieme di norme e di interventi finalizzato alla riorganizzazione di una particolare funzione o settore sanitario, si definisce azione programmatica.
Sono azioni programmatiche del piano sanitario 1985-1987 le seguenti:
a) Azioni programmatiche attinenti l' assetto organizzativo:
- organizzazione regionale della rete di emergenza;
- attivazione e completamento della rete poliambulatoriale;
- riduzione e riqualificazione dell' attivitą ospedaliera;
- indirizzi ed azioni per la tutela e promozione della salute delle persone anziane. b) Azioni programmatiche attinenti funzioni specifiche:
- attivazione del sistema informativo sanitario regionale;
- formazione, aggiornamento e riqualificazione delle figure professionali;
- sviluppo e innovazione tecnologica per ricerca e controllo qualitą.

Le azioni programmatiche di cui alla lettera a) sono specificate nell' ordine negli allegati 3, 4, 5 e 6.
Le azioni programmatiche di cui alla lettera b) sono approvate dalla Giunta regionale entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge nel rispetto dei principi e delle prescrizioni del presente piano.
I contenuti delle azioni programmatiche di cui al precedente comma costituiscono disposizioni di indirizzo e coordinamento per le Unitą sanitarie locali nella definizione del piano attuativo di cui all' articolo 11.
Note:
1 Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.