Art. 25
Fino all' approvazione dei piani attuativi di cui all' articolo 11 della presente legge, le Unità sanitarie locali, nello svolgimento delle proprie funzioni, si attengono agli indirizzi ed alle disposizioni della presente legge.
Fino all' approvazione del piano attuativo, è impedita l' apertura di nuovi presidi e servizi, l' incremento di posti - letto, l' istituzione di nuovi servizi e la copertura di posti in organico che si rendessero vacanti in presidi e servizi per cui è prevista la disattivazione o la riconversione.
Note:
1 Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.