Al finanziamento del presente piano sanitario si provvede in primo luogo mediante la quota regionale del fondo sanitario nazionale.
Costituiscono inoltre fonti di finanziamento:
a) gli stanziamenti specificatamente iscritti nel bilancio regionale finanziati con risorse proprie della Regione;
b) gli stanziamenti specificatamente iscritti nel bilancio regionale, derivanti da assegnazione dello Stato a destinazione vincolata;
c) i trasferimenti alle Unitą sanitarie locali delle risorse degli enti locali destinate al finanziamento delle funzioni socio - assistenziali il cui esercizio sia affidato alle Unitą sanitarie locali stesse;
d) le risorse derivanti ai Comuni dalla alienazione o trasformazione del patrimonio con vincolo di destinazione ai servizi sanitari in conformitą a quanto previsto dalla legge regionale 21 gennaio 1985, n. 1;
e) gli eventuali contributi e lasciti privati.