Art. 19
1. La Regione riconosce la positiva funzione del volontariato per il raggiungimento delle finalità del Servizio sanitario regionale ed a tal fine promuove la valorizzazione delle relative associazioni secondo quando previsto dalla
legge n. 266/1991.
Note:
1 Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.
2 Articolo sostituito da art. 15, comma 7, L. R. 12/1995