Art. 17
Istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico
La dotazione di strutture sanitarie di ciascuna Unità sanitaria locale va considerata comprendendo le strutture degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
La Giunta regionale emana direttive vincolanti al fine di assicurare il concorrere degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico al perseguimento degli obiettivi del presente piano.
Note:
1 Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.