Art. 13
Sistema informativo sanitario regionale
Il sistema informativo sanitario regionale č l' insieme di strutture, strumenti ed attivitā finalizzati:
- alla conoscenza della domanda e dell' attivitā del servizio sanitario regionale;
- al controllo dell' efficacia degli interventi e delle prestazioni e della efficienza dei presidi e dei servizi;
- alla verifica del piano regionale e dei piani attuativi.
Sono strutture operative di coordinamento del sistema informativo sanitario regionale i servizi statistici ed epidemiologici centrali e periferici ed i centri di elaborazione dati interni e convenzionati della Regione, degli Enti pubblici territoriali e delle Unitā sanitarie locali ed in particolare l' ufficio epidemiologico, l' ufficio studi e della programmazione, l' ufficio del sistema informativo di cui all'
articolo 6 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 15.
La Regione provvede alla pubblicizzazione dei dati e delle informazioni statistico - epidemiologiche di interesse regionale e locale, in particolare attraverso la diffusione della relazione sanitaria regionale di cui al successivo articolo 14.
Note:
1 Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.