Legge regionale 24 giugno 1985, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 24/06/1985

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.
Art. 6
 
In via di interpretazione autentica delle disposizioni di cui agli articoli 22 e 26 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, nonché dell' articolo 23 della citata legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, per la parte relativa al << personale appartenente all' VIII livello non preposto ad altro Servizio >> e dell' articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, deve intendersi che il caso di assenza o impedimento del titolare dell' ufficio si riferisce anche alla vacanza dell' ufficio stesso.
Le disposizioni di cui all' articolo 23 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, per la parte relativa al << personale appartenente al VII livello >> si applicano anche al caso di vacanza del Servizio fino alla data in cui i posti portati in aumento nella qualifica di dirigente dall' articolo 20 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, non siano ricoperti.