Legge regionale 24 giugno 1985, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 24/06/1985

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.
Art. 5
 
I vincitori dei concorsi per titoli di cui agli articoli 20 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, sono tenuti ad effettuare il periodo di prova, eccezion fatta per i dipendenti che siano stati collocati a riposo o comunque cessati dal servizio alla data del 1 aprile 1985 ovvero per i dipendenti che saranno collocati a riposo per compimento del sessantacinquesimo anno di età o del quarantesimo anno di servizio utile ovvero cessati dal servizio per morte o per dispensa dal servizio, disposta d' ufficio per motivi di salute, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di scadenza del termine previsto dal bando di concorso per la presentazione delle domande e la data del compimento del periodo di prova.
I vincitori che, ai sensi dell' articolo 32 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, riportino un giudizio sfavorevole al termine del periodo di prova sono restituiti, anche in soprannumero, alla qualifica di provenienza.