<< Qualora lo stipendio determinato ai sensi del precedente comma sia inferiore negli anni 1983 e 1984 alla somma dello stipendio giā attribuito ai sensi della normativa in vigore anteriormente alla presente legge e dell' importo giā corrisposto ai sensi dell'
articolo 25 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, viene fatta salva, a titolo di stipendio, la relativa differenza. >>.