Legge regionale 24 giugno 1985, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 24/06/1985
Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.
Art. 6
In via di interpretazione autentica delle disposizioni di cui agli articoli 22 e 26 della
legge regionale 31 agosto 1981, n. 53
, nonché dell'
articolo 23 della citata legge regionale 31 agosto 1981, n. 53
, per la parte relativa al << personale appartenente all' VIII livello non preposto ad altro Servizio >> e dell'
articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81
, deve intendersi che il caso di assenza o impedimento del titolare dell' ufficio si riferisce anche alla vacanza dell' ufficio stesso.
Le disposizioni di cui all'
articolo 23 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53
, per la parte relativa al << personale appartenente al VII livello >> si applicano anche al caso di vacanza del Servizio fino alla data in cui i posti portati in aumento nella qualifica di dirigente dall'
articolo 20 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54
, non siano ricoperti.