Legge regionale 19 giugno 1985, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell' Amministrazione regionale nonché ulteriori disposizioni finanziarie.
CAPO II
 Disposizioni in materia di opere pubbliche
e di interesse pubblico
Art. 21
Alla lettera a) dell' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, sono aggiunte le seguenti parole:
<< e di altri edifici destinati ad uffici o servizi comunali; >>.

Art. 22
In via di interpretazione autentica dell' articolo 4 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, si intende che il legale rappresentante dell' Amministrazione interessata può disporre pagamenti sulle aperture di credito concesse a suo favore anche per far fronte a spese tecniche previste da progetti per la realizzazione di opere indicate all' articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, indipendentemente dall' approvazione e finanziamento dei progetti stessi.
Art. 23

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 45, primo comma, L. R. 46/1986
Art. 24

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 25

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, L. R. 22/1987
Art. 26

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
Art. 27

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 59/1986