Legge regionale 19 giugno 1985, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017
Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell' Amministrazione regionale nonché ulteriori disposizioni finanziarie.
CAPO I
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80: << Istituzione di un fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo >>
Gli operatori agricoli potranno altresì beneficiare dei citati prestiti integrativi per la differenza tra la spesa ammessa ed il contributo eventualmente loro concesso ai sensi dell' articolo 29 della legge regionale 21 gennaio 1983, n. 9.
Nell' articolo 5, primo comma, lettera d), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, le parole << ... in essere alla data del 31 dicembre 1976 e sussistenti alla data di entrata in vigore della presente legge... >> sono sostituite dalle parole << ... in essere alla data del 31 dicembre 1984 e sussistenti alla data di presentazione della domanda... >>.
<< - per quanto attiene al punto d) le norme di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55; >>.
Nel primo comma dell' articolo 6 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, l' ultimo alinea viene così modificato: << - per quanto attiene ai punti a), d), f), i), l) e m) la Giunta regionale stabilirà, con propria deliberazione, le procedure per la presentazione delle domande e le condizioni per la concessione dei prestiti o mutui. >>.