Legge regionale 19 giugno 1985, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell' Amministrazione regionale nonché ulteriori disposizioni finanziarie.
Art. 2
Il titolo al prestito integrativo di cui alla lettera a) del primo comma dell' articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, sorge in capo al destinatario del provvedimento di concessione ed è suscettibile di trasmissione agli eredi che sono subentrati nella proprietà delle strutture.
I prestiti integrativi previsti dalla lettera a) del primo comma dell' articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, possono essere concessi anche a coloro che hanno acquisito o acquisiscono in proprietà dall' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura i ricoveri per la sistemazione del bestiame realizzati ai sensi dell' articolo 15 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, per un importo pari alla somma corrisposta o da corrispondere al predetto Ente.
Nell' articolo 5, primo comma, lettera d), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, le parole << ... in essere alla data del 31 dicembre 1976 e sussistenti alla data di entrata in vigore della presente legge... >> sono sostituite dalle parole << ... in essere alla data del 31 dicembre 1984 e sussistenti alla data di presentazione della domanda... >>.