Art. 5
Norme riguardanti i consorzi idraulici
di III categoria e di miglioramento fondiario
ed i consorzi idraulici di III categoria
Ai consorzi idraulici di III categoria e di miglioramento fondiario ed ai consorzi idraulici di III categoria possono essere accordate le provvidenze previste dall'
articolo 1 della legge regionale 27 novembre 1972, n. 55, nonché - secondo le aliquote e le disposizioni stabilite per le cooperative agricole - tutte le provvidenze contributive e creditizie previste dalla legislazione regionale per le imprese che esercitano l' attività agricola.
Nei riguardi dei consorzi di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni in materia di Albo professionale degli imprenditori agricoli di cui alla
legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.