Art. 49
Intervento straordinario a favore delle organizzazioni
dei pescatori sportivi in acque interne
nel Friuli - Venezia Giulia
L' Amministrazione regionale è autorizzata a somministrare un contributo una tantum alle organizzazioni dei pescatori sportivi in acque interne più rappresentative nel Friuli - Venezia Giulia, non beneficianti dei proventi derivanti dalle soprattasse sulle licenze di pesca in acque interne.
Le organizzazioni dei pescatori, per essere riconosciute quali più rappresentative della categoria ai sensi della presente legge, devono essere legalmente costituite con atto notarile e rappresentare almeno il due per cento dei pescatori residenti nella regione.
A tal fine le organizzazioni interessate devono far pervenire all' Amministrazione regionale la documentazione di cui al secondo comma dell' articolo 34 del regolamento di esecuzione della
legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, approvato con DPGR 16 novembre 1972, n. 04003/ Pres., come modificato dal DPGR 30 maggio 1983, n. 0244/Pres.