Art. 16
I responsabili dei servizi e presidi delle Unità sanitarie locali, ove ricevano rimostranze scritte sul funzionamento delle strutture alle quali sono preposti, devono trasmetterle con propria relazione delucidativa al settore al quale afferiscono.
Il responsabile del settore, trasmetterà, se necessario, la pratica al Comitato di gestione tramite il coordinatore sanitario dandone notizia all' interessato.
In caso di mancato riscontro, entro 10 giorni, alle rimostranze presentate, l' utente o la persona che lo rappresenta, può inoltrare reclamo al Presidente del Comitato di gestione dell' Unità sanitaria locale competente.
Art. 17
Fatti salvi i rimedi giurisdizionali, qualora all' interessato non venga fornita risposta al reclamo presentato entro un congruo termine ovvero qualora violazioni a diritti del malato si ripetano, questi può segnalare il caso alla Direzione regionale dell' igiene e della sanità per i provvedimenti di competenza.