Art. 8
Il medico operante nei vari servizi e presidi dell' Unitą sanitaria locale ed il medico di fiducia del paziente si consultano, ove necessario, per una maggiore conoscenza degli elementi utili alla diagnosi ed alla cura.
Al momento della dimissione dall' ospedale sono forniti per iscritto al medico di fiducia tutti i dati utili a garantire una continuitą di trattamento.