Art. 7
L' utente ha diritto di essere informato con anticipo ogni volta che, per motivi organizzativi, anche di carattere contingente, nel presidio in cui è ospitato o curato non si possa provvedere con la tempestività che il caso richiede alle sue necessità di assistenza, diagnosi e cura.
Il trasferimento in altro presidio può avvenire nell' interesse dell' utente ovvero per rilevanti motivi organizzativi, sempreché le condizioni dell' interessato lo consentano e, salvo i casi di particolare urgenza, dopo che questi sia stato informato sulla necessità del provvedimento e sulle possibili alternative ad esso.
In caso di necessità di degenza prolungata, il malato deve esserne messo a conoscenza in modo esauriente.