Art. 5
Gli utenti hanno diritto di conoscere l' organizzazione dei servizi, nonché i compiti e le attribuzioni di amministratori ed operatori. A tal fine il Comitato di gestione delle Unità sanitarie locali è impegnato a rendere manifesti con opportuni mezzi di informazione i dati di conoscenza necessari.
Tutti gli operatori dell' Unità sanitaria locale devono essere identificabili attraverso targhetta che riporti nome, cognome, profilo professionale e posizione funzionale.
Il ricoverato ha diritto di conoscere la propria diagnosi, anche provvisoria, e la prognosi in termini per lui comprensibili. A tal fine, il medico che coordina le indagini e le cure o ha la responsabilità delle stesse è tenuto a fornire ogni utile informazione agli utenti.
Qualora il sanitario ravvisi l' inopportunità di una conoscenza diretta, informerà i familiari o chi ha titolo in orario noto e prestabilito.