Legge regionale 01 giugno 1985, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/06/1985
Norme per la salvaguardia dei diritti del cittadino nell' ambito dei servizi delle Unità sanitarie locali.
Art. 4
Nell' ambito della programmazione regionale, l' edilizia ospedaliera e socio - sanitaria, sia pubblica che convenzionata, dovrà prevedere, nelle opere di costruzione o di ristrutturazione, adeguati spazi conforto e sociali per gli utenti.