Art. 3
Nel trattamento sanitario ed assistenziale, gli operatori delle Unità sanitarie locali devono rispettare la dignità civile ed umana dell' utente, le sue convinzioni personali, politiche e religiose, la riservatezza, sia essa attinente alla sfera psicofisica che sociale del malato.
Vanno agevolate, altresì, compatibilmente con l' organizzazione dei servizi e presidi e nei limiti delle competenze nosologiche, le indicazioni o preferenze manifestate dall' utente circa i luoghi di diagnosi e cura, sia ambulatoriali che di ricovero.