Art. 2
Ai fini di cui all' articolo 1, compete alle Unitą sanitarie locali rimuovere gli ostacoli di carattere organizzativo, tecnico ed amministrativo, che non permettono o ritardano la regolare erogazione delle prestazioni ed assicurare ai cittadini forme di partecipazione alla verifica sull' andamento delle attivitą assistenziali svolte a favore della popolazione.
I responsabili di servizi e presidi delle Unitą sanitarie locali trasmettono all' Ufficio di direzione, anche su istanza degli utenti, eventuali rilievi e proposte in merito all' erogazione delle prestazioni ed al grado di efficienza delle attrezzature.
L' Ufficio di direzione, nel rispetto delle competenze dei singoli servizi e presidi dell' Unitą sanitaria locale, trasmette al Comitato di gestione, con il proprio parere, i rilievi e le proposte di cui al precedente comma.