Legge regionale 01 giugno 1985, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/06/1985
Norme per la salvaguardia dei diritti del cittadino nell' ambito dei servizi delle Unità sanitarie locali.
Art. 18
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.